Articolo 68 - Operazioni lavorative
particolari
(modificato dall'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 66/00 - ndr)
(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.