Decreto legislativo 626/94 - articolo 64
Articolo 64 - Misure tecniche,
organizzative, procedurali
(modificato dall'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 66/00 - ndr)
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. Il datore di lavoro:
- a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle
varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni
non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
- b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
- d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente,
con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
- f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
- g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservali, manipolati,
trasportati in condizioni di sicurezza;
- h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici
etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
- i) dispone, su conforme parere del medico
competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
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