Articolo 63 - Valutazione del rischio
(modificato dall'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 66/00 - ndr)
(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)
1. Fatto salvo quanto previsto
all'art. 62, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono
riportali nel documento di cui all'art. 4, commi 2
e 3.
(modificato dall'art.
20, comma 2, del decreto legislativo 242/96 - ndr)
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacitā degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita.
(modificato dall'articolo
5, del decreto legislativo 66/00 - ndr)
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolaritā delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, č integrato con i seguenti dati:
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.