Decreto legislativo 626/94 - articolo 61
Articolo 61 - Definizioni
(sostituito dall'articolo
3, del decreto legislativo 66/00 - ndr)
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. Agli effetti del presente decreto si intende
per agente cancerogeno:
- a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è
attribuita la
menzione R 45: «Può provocare il cancro» o la menzione R 49: «Può provocare il
cancro per inalazione»;
- b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva
88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: «Può provocare in
cancro» o con la menzione R 49: «Può provocare il cancro per inalazione»;
(modificata dall'art.
20, comma 1, del decreto legislativo 242/96 - ndr)
- c) una sostanza, un preparato o un
processo di cui all'allegato VIII nonché una
sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.
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