Decreto legislativo 626/94 - articolo 55

 

Articolo 55 - Sorveglianza sanitaria

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1. I lavoratori di cui all'art. 54, prima di essere addetti alle attivitā di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessitā, il lavoratore č sottoposto ad esami specialistici.
(modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 242/96 - ndr)

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di etā sono sottoposti a visita di controllo con periodicitā almeno biennale.

4. Il lavoratore č sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attivitā svolta č a carico del datore di lavoro.
(modificato dall'articolo 7 della legge 14/03 - ndr)


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