(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)
1. I lavoratori di cui all'art.
54, prima di essere addetti alle attivitā di cui al
presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessitā, il lavoratore
č sottoposto ad esami specialistici.
(modificato dall'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 242/96 - ndr)
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di etā sono sottoposti a visita di controllo con periodicitā almeno biennale.
4. Il lavoratore č sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attivitā svolta č a carico del
datore di lavoro.
(modificato dall'articolo
7 della legge 14/03 - ndr)