Decreto legislativo 626/94 - articolo 51
Articolo 51 - Definizioni
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
- a) videoterminale: uno schermo alfanumerico
o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
- b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite
di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporlo
per i
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante.
- c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di
videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive
giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
(modificata dall'art.
19 comma 2, del decreto legislativo 242/96 - ndr)
articolo precedente // articolo
successivo