Decreto legislativo 626/94 - articolo 50
Articolo 50 - Campo di applicazione
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. Le norme del presente titolo si applicano
alle attivitą lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo si applicano ai lavoratori
addetti:
(modificato dall'art.
19, comma 1, del decreto legislativo 242/96 - ndr)
- a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
- b) ai sistemi informatici montati a bordo
di un mezzo di trasporto;
- c) ai sistemi informatici destinati in
modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico;
- d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano
oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;
- e) alle macchine calcolatrici, ai
registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o
delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- f) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
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