Decreto legislativo 626/94 - articolo 49
Articolo 49 - Informazione e formazione
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1 . Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
- a) il peso di un carico;
- b) il centro di gravitą o il lato pił
pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
- c) la movimentazione corretta dei carichi
e i rischi che i lavoratori corrono se queste
attivitą non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui
all'allegato VI.
2. I1 datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1.
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