Decreto legislativo 626/94 - articolo 43
Articolo 43 - Obblighi del datore di
lavoro
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei
DPI:
- a) effettua l'analisi e la
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai
rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e
delle norme d'uso di cui all'art.45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e
le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli
elementi di valutazione di cui al comma 1.
(modificata dall'art.
18 del decreto legislativo 242/96 - ndr)
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui
all'art. 45,
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione di:
- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti
dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art.45, comma
2.
4. Il datore di lavoro:
- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso
personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di
più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su
ogni DPI;
- g) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di
protezione dell'udito.
articolo precedente // articolo
successivo