Decreto legislativo 626/94 - articolo 40
Articolo 40 - Definizioni
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
- a) gli indumenti di lavoro ordinari
e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute
del
lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso
e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale
delle forze armate, delle forze di polizia
e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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