a) i lavoratori incaricati di usare le
attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo
e sicuro anche in relazione ai rischi causati da altre persone.