Decreto legislativo 626/94 - articolo 34
Articolo 34 - Definizioni
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per
la salute o la sicurezza dello stesso.
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