Decreto legislativo 626/94 - articolo 21

 

Articolo 21 - Informazione dei lavoratori

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.


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