(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unitą produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneitą tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitą.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivitą lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2,
lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivitą delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
(modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo 242/96, dall'art.
3, comma 1, lettera a), della legge 123/07 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 123/07 - ndr)