Decreto legislativo 626/94 - articolo 7

 

Articolo 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unitą produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivitą delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
(modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 242/96, dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 123/07 - ndr)

(vedi modifica introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 123/07 - ndr)


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