(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano
i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.
(modificato dall'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 242/96 - ndr)
2. Sono vietati la la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la
locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti
alle legislazione vigente.
(modificato dall'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 242/96 - ndr)
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.