Decreto legislativo 626/94 - articolo 6

 

Articolo 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)

(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.
(modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 242/96 - ndr)

2. Sono vietati la la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle legislazione vigente.
(modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 242/96 - ndr)

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.


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