Decreto legislativo 626/94 - articolo 4
Articolo 4 - Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto
(sostituito integralmente
dall'art. 3 del decreto legislativo 242/96 - ndr)
(Abrogato dall'articolo
304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19
settembre 1994)
1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure
generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla
natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro elabora un documento contenente:
- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di
cui alla lettera a), nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate;
- c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed
il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei
casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o
sovraintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, e in particolare:
- a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto
soccorso;
- b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
- e) prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi
ed individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
- h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza
e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
- l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
- m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni,
compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data
di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul luogo di lavoro,
a disposizione dell'organo di vigilanza;
- p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
- q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma
1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui
al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al
lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.
9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dell'attività e alle dimensioni
dell'azienda, ad eccezione delle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli
impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attività minerarie,
delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, sono definiti: a) procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di
cui al presente articolo; b) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali
è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti
di addetti di cui all'allegato I; c) i casi in cui è possibile la riduzione ad una sola
volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli
ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di
visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(sostituito integralmente dall'art.
3 del decreto legislativo 242/96 - ndr)
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