(Abrogato dall'articolo 304, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 81/08 - ndr)
(Decreto legislativo n°626, 19 settembre 1994)
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica.
(modificato dall'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 242/96 - ndr)
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
(aggiunti i commi 4-bis e 4-ter dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 242/96 - ndr)