Legge 648/96 - decreto-legge 536 - articolo 2

 

Articolo 2

(Legge n°648, 23 dicembre 1996)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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