(Legge n°648, 23 dicembre 1996)
1. La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996, avrà effetto dal 1 gennaio 1997. Restano valide le disposizioni sulle modalità di applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta delibera CIPE.
2. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:
"11 -bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere
a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un
incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle
occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.".
3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1996, nella misura del 10 per cento. Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti alla data del 1 ottobre 1996.
4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1 gennaio 1997,
i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non
sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa
da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato
dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati
dalla stessa. L'onere derivante dal presente comma, quantificato in lire 30 miliardi per
anno, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa
programmato per l'assistenza farmaceutica.
(modificato dall'articolo
11, comma 3, del decreto-legge 158/12; vedi
ordinanza TAR
Emilia Romagna del 30.05.12,
sentenza della
corte costituzionale del 19-29 maggio 2014 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge 36/14 - ndr)
5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1996 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.103 miliardi.
6. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1996, pari a lire 103 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
7. La somma prevista dal comma 6 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.