DPR 394/99 - articolo 44
Articolo 44 - Ingresso e soggiorno per cure mediche
(Decreto Presidente Repubblica 394,
31 agosto 1999)
1. Il cittadino straniero che intende
effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto
ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:
- a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata,
che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa,
osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
- b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del
costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane,
in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo
presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
- c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per
l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori della
struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
(modificato dall'articolo
40 del DPR 334/04 - ndr)
2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite
le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa
disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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