(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)
1. Il trattamento economico č assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. Ai fini previdenziali ed assistenziali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro
č pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanitā, del tesoro, bilancio e programmazione economica e dell'universitā e della
ricerca scientifica e tecnologica, in relazione all'evoluzione del trattamento
previdenziale dei contratti di formazione lavoro.
(modificato dall'articolo
1, comma 300, lettera c), della legge 266/05 - ndr)
3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attivitā formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilitā civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attivitā assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.