Decreto Legislativo 368/99 - articolo 36

 

Articolo 36

(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonchè i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:
(modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto-legge 104/13 - ndr)

(vedi modifica introdotta dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 90/14 - ndr)

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.


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