(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di
specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonchè i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto
dei seguenti principi:
(modificato dall'articolo
21, comma 1, lettera a) del decreto-legge 104/13 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 90/14 - ndr)
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.