(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)
1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a
tempo pieno.
(modificato dall'articolo
9, comma 1, lettera p), sub 1) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo 6 predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universià e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.
4. L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di
specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma
di formazione specifica in medicina generale.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR
regionale dell'Umbria
880/01 e 952/01;
vedi sentenza
della Corte costituzionale 219/02; soppresso dall'articolo
9, comma 1, lettera p), sub 2) del decreto legislativo 277/03 - ndr)