Decreto Legislativo 368/99 - articolo 34

 

Articolo 34

(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)

1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.
(modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera p), sub 1) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.

3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo 6 predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universià e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

4. L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR regionale dell'Umbria 880/01 e 952/01; vedi sentenza della Corte costituzionale 219/02; soppresso dall'articolo 9, comma 1, lettera p), sub 2) del decreto legislativo 277/03 - ndr)


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