Decreto Legislativo 368/99 - articolo 33

 

Articolo 33

(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)

1. Ai fini del riconoscimento dei titoli, certificati ed altri titoli, previsti dal presente decreto legislativo, l'interessato deve presentare al Ministero della sanitā istanza in lingua italiana, in carta semplice, corredata dai seguenti documenti:

2. Il Ministero della sanitā, d'intesa con il Ministero dell'universitā e ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi accerta la regolaritā della domanda e relativa documentazione, provvede ad autorizzare l'ordine provinciale dei medici chirurghi presso il quale l'interessato deve richiedere l'iscrizione, trasmettendo la relativa documentazione. Stessa comunicazione č, per conoscenza, inviata all'interessato. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanitā č motivato.

3. L'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, deve, a pena decadenza del diritto di stabilimento, iscriversi all'ordine provinciale dei medici chirurghi. L'ordine provinciale dei medici chirurghi nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanitā adempie alle procedure per l'iscrizione come stabilito dall'ordinamento vigente. Dell'esito della procedura deve essere data comunicazione al Ministero della sanita' entro e non oltre un mese dalla data dell'iscrizione.

4. Il Ministero della sanitā in caso di fondato dubbio circa l'autenticitā dei diplomi dei certificati degli altri titoli, chiede conferma della veridicitā degli stessi alla competente autoritā dello stato membro nonchč di tutti i requisiti di formazione di cui all'articolo 27.

5. I documenti di cui al comma 1 non possono essere di data anteriore ai tre mesi dalla data del rilascio.

6. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in materia di prestazione di servizi.


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