Decreto Legislativo 368/99 - articolo 25

 

Articolo 25

(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)

1. Le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanità entro il 3l ottobre di ogni anno l'entità del contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, anche sulla base delle previsioni relative all'assegnazione di zone carenti di assistenza primaria.
(sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera i), sub 1) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

2. Il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale è emanato con decreto del Ministro della sanità, entro il 28 febbraio di ogni anno.
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza 3 del 14.12.01; sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera i), sub 2) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, unica su tutto il territorio nazionale, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanità e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza 3 del 14.12.01; modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera i), sub 3) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

4. Del giorno e dell'ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - "Concorsi ed esami". Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma.
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza 3 del 14.12.01 - ndr)

5. Nel caso di costituzione di più commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.
(valutazione da parte della Corte Costituzionale, sentenza 3 del 14.12.01 - ndr)


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