Decreto Legislativo 368/99 - articolo 20
Articolo 20
(Decreto Legislativo n°368, 17
agosto 1999)
1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista
nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai
seguenti requisiti:
- a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo
di formazione di cui all'articolo l8;
(modificata dall'articolo
9, comma 1, lettera g), sub 1) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
- b) insegnamento teorico e pratico;
- c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti;
- d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un
istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle
attività e responsabilità proprie della disciplina.
2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso
di un diploma di medico chirurgo.
3. La durata minima della formazione specialistica non può essere inferiore a quanto
indicato nell'allegato D.
(sostituito dall'articolo
9, comma 1, lettera g), sub 2) del decreto legislativo 277/03 - ndr)
(Vedi modifica introdotta dall'articolo
21, comma 2-bis, lettera a), del D-L 104/13 come convertito dalla legge 128/13
- ndr)
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