Decreto Legislativo 368/99 - articolo 20

 

Articolo 20

(Decreto Legislativo n°368, 17 agosto 1999)

1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti:

2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo.

3. La durata minima della formazione specialistica non può essere inferiore a quanto indicato nell'allegato D.
(sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), sub 2) del decreto legislativo 277/03 - ndr)

(Vedi modifica introdotta dall'articolo 21, comma 2-bis, lettera a), del D-L 104/13 come convertito dalla legge 128/13 - ndr)


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