(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in
produzione, a partire dal 1° gennaio 1998, confezioni di
specialità medicinali conformi al disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è consentito fino al
31 dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle
indicazioni in caratteri Braille.