Legge 362/99 - articolo 14

 

Articolo 14 -  Confezioni di specialità medicinali in carattere Braille

(Legge n°362, 14 ottobre 1999)

1. Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in produzione, a partire dal 1° gennaio 1998, confezioni di specialità medicinali conformi al disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito fino al
31 dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in caratteri Braille.


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