(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
175, come
modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite
dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le
professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
175, come modificato
dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite
dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le
professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione".