Legge 362/99 - articolo 9

 

Articolo 9 -  Trasferimento di proprietà delle apparecchiature per la rilevazione della radioattività ambientale

(Legge n°362, 14 ottobre 1999)

1. È trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di
riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattività ambientale, la strumentazione per la
rilevazione della radioattività ambientale già acquistata dal Ministero della sanità con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato
di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439.


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