(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. È trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle
province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di
riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattività
ambientale, la strumentazione per la
rilevazione della radioattività ambientale già acquistata dal Ministero della sanità
con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato
di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987,
n. 439.