(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al
Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e
controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare
i trattamenti economici di tutti i
dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate
alle sperimentazioni e relative contrattazioni
collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396,
riguardanti il predetto personale, oltre alle
economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, con
conseguente riduzione degli interventi ivi previsti.