(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. Fatti salvi i casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo
sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel
normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il
farmacista puņ consegnare un altro
medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione
terapeutica, dandone comunicazione al
medico prescrittore.