Legge 362/99 - articolo 6

 

Articolo 6 -  Erogazione di medicinali

(Legge n°362, 14 ottobre 1999)

1. Fatti salvi i casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel
normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il farmacista puņ consegnare un altro
medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione terapeutica, dandone comunicazione al
medico prescrittore.


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