(abrogato dall'articolo 158, comma 1 del decreto legislativo 219/06 - ndr)
(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. Fatte salve le facoltą di intervento in materia
di particolari revisioni di medicinali derivanti da specifici dubbi circa qualitą,
efficacia o sicurezza, la Commissione unica del farmaco elabora un periodico programma di
revisione per verificare
l'adeguatezza dei dati di efficacia terapeutica disponibili relativamente a specifici
medicinali registrati da pił di dieci anni.
2. I programmi di revisione di cui al comma 1 sono approvati ogni due anni con decreto del
Ministro della sanitą nel quale
sono individuati, in modo motivato, i principi attivi, le specialitą medicinali e le
indicazioni oggetto della revisione.
3. Sono inclusi nel programma di revisione di cui al comma 1:
a) tutte le eventuali modifiche delle autorizzazioni dei medicinali in revisioni intervenute fino all'inizio della procedura;
b) tutti i medicinali a base dello stesso principio attivo e autorizzati per le stesse indicazioni fino alla data di inizio della revisione.
4. Le aziende titolari delle registrazioni in revisione sono tenute a
fornire al Ministero della sanitą, entro e non oltre 180 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, ogni ulteriore
elemento ritenuto utile per la
revisione.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i programmi di revisione
di cui al comma 1 sono conclusi entro il biennio di
adozione con la conferma delle registrazioni o con l'avvio della procedura di revoca ai
sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
6. Nei casi individuati dalla Commissione unica del farmaco, il
Ministero della sanitą provvede a chiedere all'azienda titolare
della registrazione di fornire, entro tempi determinati, ulteriori dati necessari per
dimostrare l'efficacia del medicinale, lasciando
in commercio la specialitą medicinale fino al completamento della revisione. Qualora
l'azienda non manifesti, entro trenta giorni
dalla richiesta ministeriale, l'intento di sostenere la conferma della specialitą
soggetta a revisione, la revisione si interrompe e
l'autorizzazione decade automaticamente e irreversibilmente dopo tre anni dalla data della
citata richiesta. Qualora, invece,
l'azienda si impegni entro il termine temporale indicato ad effettuare gli ulteriori studi
richiesti, la revisione viene sospesa fino alla
scadenza del termine indicato per il completamento degli studi in questione.
7. A partire dall'inizio del programma di revisione, il Ministero della sanitą si
astiene, fatte salve le diverse decisioni della
Commissione unica del farmaco per motivi urgenti di carattere sanitario, dal rilasciare
modifiche delle autorizzazioni in revisione
e nuove autorizzazioni per medicinali a base dei principi attivi e con le indicazioni in
revisione.
8. I programmi ministeriali di revisione sistematica in corso sono sospesi e rimodulati
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge in conformitą alle prescrizioni di cui al presente
articolo, con la previsione, in ogni caso, di un
periodo di diciotto mesi per lo svolgimento o il completamento degli studi clinici diretti
alla dimostrazione dell'efficacia dei
medicinali.
9. Sulle sperimentazioni cliniche effettuate in applicazione della disciplina del presente
articolo i comitati etici esprimono il
parere di competenza entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Le aziende
farmaceutiche possono accordarsi per
la presentazione di un unico studio clinico per pił medicinali a base degli stessi
principi attivi.