Legge 362/99 - articolo 2

 

Articolo 2 - Acque di balneazione

(Legge n°362, 14 ottobre 1999)

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è sostituita
dalla seguente:

"b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate
durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero
della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonchè
delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;".


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