(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è sostituita
dalla seguente:
"b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati
delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate
durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è
portata a conoscenza del Ministero
della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si
riferiscono i risultati delle analisi, nonchè
delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione
balneare;".