(Legge n°362, 14 ottobre 1999)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000, eccetto che per
le zone territoriali di cui all'articolo
6 del predetto decreto ministeriale, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del
Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 436.