DMS 1.2.91 - articolo 6
Articolo 6
(Decreto Ministro della Sanità, 1
febbraio 1991)
1. I cittadini appartenenti ad una delle
categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità
delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi
nel prontuario:
- a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alta 5a;
- b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due
terzi;
- c) invalidi per servizio appartenenti elle categorie dalla 1a alla 5a;
- d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 della legge 2 aprile
1968, n. 482.
2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla
patologia invalidante, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel
prontuario:
- a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a;
- b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due
terzi;
- c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
- d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a.
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