DMS 1.2.91 - articolo 4
Articolo 4
(Decreto Ministro della Sanità, 1
febbraio 1991)
Sono esentati dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica
strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche
patologie di cui sono affetti:
- 1 ) i nati prematuri ed immaturi e i nati a termine in terapia intensiva neonatale e
patologie correlate nei primi tre anni di vita;
- 2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali;
- 3) i tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione;
- 4) i tossicodipendenti residenti in comunità di recupero;
- 5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali.
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