DMS 1.2.91 - articolo 4

 

Articolo 4

(Decreto Ministro della Sanità, 1 febbraio 1991)

Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti:


articolo precedente // articolo successivo