DMS 1.2.91 - articolo 3

 

Articolo 3

(Decreto Ministro della Sanitą, 1 febbraio 1991)

I soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia stessa e di seguito indicate, sempreché ritenute necessarie dal medico:


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