DMS 14.7.99 - articolo 3

 

Articolo 3

(Decreto Ministro della Sanità, 14 luglio 1999)

1. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di limitare l'erogazione, da parte delle aziende unità sanitaria locale, dei medicinali di cui all'art. 2 anche ad una sola delle modalità disciplinate dallo stesso articolo.


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