DMS 14.7.99 - articolo 2

 

Articolo 2

(Decreto Ministro della Sanità, 14 luglio 1999)

1. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto o reso operativo un sistema di assistenza domiciliare per i pazienti oncologici, i medicinali antiblastici iniettabili elencati nell'allegato 2) al presente decreto sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale con le modalità previste dai seguenti commi del presente articolo.

2. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la fornitura dei farmaci di cui al comma 1 al paziente oncologico consegnando il farmaco alla farmacia presso cui si è rivolto il paziente. Nel caso in cui il paziente si rivolga direttamente alla farmacia ospedaliera, quest'ultima può procedere direttamente all'erogazione del farmaco.

3. Qualora l'azienda unità sanitaria locale, nel cui territorio è situata la farmacia prescelta dal paziente, sia priva di strutture ospedaliere, la fornitura del medicinale alla farmacia è assicurata da altra azienda limitrofa dotata di tali strutture.

4. Ciascuna regione e provincia autonoma concorda con le organizzazioni delle farmacie e dei distributori intermedi le modalità e gli eventuali compensi per l'approvvigionamento delle farmacie prescelte dai pazienti.


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