DMS 14.7.99 - articolo 1

 

Articolo 1

(Decreto Ministro della Sanità, 14 luglio 1999)

1. I medicinali antiblastici iniettabili elencati nell'allegato 1) al presente decreto, tutti sottoposti al regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, possono essere erogati a carico del Servizio sanitario nazionale soltanto mediante la loro somministrazione presso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate, in regime di ricovero o day-hospital o trattamento ambulatoriale, o di ospedalizzazione domiciliare.

2. Per ospedalizzazione domiciliare ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende la forma di assistenza ospedaliera coś definita nello Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetra Ufjiciale n. 125 del 31 maggio 1995.


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