DMS 20.3.98 - articolo unico

 

Articolo unico

(Decreto Ministro della Sanità, 20 marzo 1998)

Il termine del 1° gennaio 1998, fissato dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994, recante "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità", per la revisione dell'anzidetto elenco, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


premessa