(Decreto Legislativo n°229, 19 giugno 1999)
l. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis
(Protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario
nazionale)
l. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per la
stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni le università e le strutture del
Servizio sanitario nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le strutture
universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la
formazione specialistica e i diplomi universitari.
(aborgato dall'art.
1, comma 5, del decreto legislativo 517/99 - ndr)
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
1 si applicano le linee guida di cui al decreto dei Ministri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
(modificato dall'art.
1, comma 5, del decreto legislativo 517/99 - ndr)
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
1 le strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformità al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
(modificato dall'art.
1, comma 5, del decreto legislativo 517/99 - ndr)
Art. 6-ter
(Fabbisogno di personale sanitario)
l. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e sociosanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma l tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di:lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.".