(Decreto Legislativo n°229, 19 giugno 1999)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1 ° aprile 2000.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della
rete dei servizi conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente
decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere
dei presidi ospedalieri in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis;
b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, e successive modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilità infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore complessità;
f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore di almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie.
1- ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale.
1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le
proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o
interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il Ministro della sanità, attenendosi
alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza,
sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei ministri,
il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta
giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni costituiscono
in azienda, ai sensi del comma l, i predetti ospedali.
(modificato dall'art.
8, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 254/00 - ndr)
1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti di cui al comma 1-bis, la costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la regione individua l'unità sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi.
1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con
esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la conferma e che
non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono essere
confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sulla base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la
procedura di cui al comma 1-quater. Alla scadenza del termine
previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni
e il ministero della sanità attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 1-quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi
del comma 1-quater.
(modificato dall'art.
8, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 254/00 - ndr)
1-septies. Le regioni definiscono le modalità dell'integrazione dell'attività assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo 3-septies.
1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi dell'articolo 1 comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli istituti di cui al comma 12.".
3. Sono abrogati i commi 2, lettere a), primo periodo, e lettera b), 4, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.