(cessato di efficacia ai sensi dell'articolo 6 del DMS 11.04.08 - ndr)
(Decreto Ministro della Sanità, 22 agosto 1994)
1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si verifichi la cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere effettuato con le modalità di cui all'art. 1.