DMS 22.8.94 - articolo 3

 

Articolo 3 - Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure
rianimatorie

(cessato di efficacia ai sensi dell'articolo 6 del DMS 11.04.08 - ndr)

(Decreto Ministro della Sanità, 22 agosto 1994)

1. Nei soggetti di cui all'art. 2 la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della morte, essendo essi compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.

3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38a settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.


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