(cessato di efficacia ai sensi dell'articolo 6 del DMS 11.04.08 - ndr)
(Decreto Ministro della Sanità, 22 agosto 1994)
1. In conformità all'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.