(Decreto Ministro della Sanitą, 22 agosto 1994)
Il Ministro della Sanitą
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte";
Visto in particolare l'art. 2 della predetta legge che prevede che le modalitą per l'accertamento della morte e le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte sono definite con decreto del Ministro della sanitą, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanitą, che si esprime dopo aver sentito le societą medico-scientifiche competenti nella materia;
Visto il parere che il Consiglio superiore di sanitą ha espresso sullo schema di decreto nella seduta del 13 aprile 1994, dopo aver sentito le societą medico-scientifiche competenti nella materia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
Ritenuto di provvedere in conformitą ai predetti pareri;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione in data 22 agosto 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento: