(Legge n°578, 29 dicembre 1993)
1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanitā di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che č tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.