(Decreto Legislativo n°135, 11 maggio 1999)
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di
rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina
in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalitą di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine
di:
a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalitą dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchč interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;
c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap, nonchč il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
d) realizzare comunitą-alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.