(Decreto Legislativo n°135, 11 maggio 1999)
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di
rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina
in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi
pubblici necessari per l'assistenza
sociosanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi
previsti dalle leggi e di applicare le misure
amministrative previste.